di Gianni Lannes
In punta di diritto la
copertura vaccinale imposta ai bambini per far ingrassare le multinazionali
chimiche (in particolare la britannica e famigerata Glaxo che organizza
anche in Italia convegni che ospitano incredibilmente alcune autorità di
controllo) non è più obbligatoria, ma pochi lo sanno e le istituzioni sanitarie
nazionali, regionali e locali sovente al soldo delle aziende farmaceutiche
tacciono, invece di tutelare concretamente il diritto alla salute dei minori.
Anche l'obbligo scolastico
può essere assolto dai non vaccinati, ai sensi del decreto del presidente
dellla Repubblica numero 355 del 1999. Ecco come fare per poter esercitare il
legittimo diritto alla obiezione vaccinale in modo corretto, e senza
conseguenze giuridiche di rilievo (a parte una possibile microscopica multa
comunque contestabile, che molte Regioni ormai nemmeno applicano o hanno
abolito).
L'articolo
32 della Costituzione (norma fondamentale a cui sono subordinate tutte le
altre) stabilisce che:
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Pertanto, le leggi - L. 6 giugno 1939, numero 891; L. 4
febbraio 1966 n° 51, L. 20 marzo 1968 n°
419, L. 27 aprile 1981, numero 166, L. 27 maggio 1991, numero 165 - sono
incostituzionali e vanno abrogate. E' strano che nessun costituzionalista abbia
fatto notare queste palesi incongruenze giuridiche. Come dicevano i latini:
"pecunia non olet". Infatti, la casta dei politicanti
italidioti si è venduta mettendo a repentaglio la vita di milioni bambine e
bambini.
Quando arriva la
comunicazione dell’incontro fissato per le vaccinazioni, rispondete al mittente
(con raccomandata a ricevuta di ritorno) dichiarando, entrambi i genitori, la
volontà di non voler vaccinare i propri figli, per le ragioni che seguono:
Violazione dell’articolo 32
della Costituzione poiché ai minori viene somministrato l’esavalente e non il
quadrivalente, inoculando altri due vaccini non obbligatori;
mancata allegazione dei
foglietti illustrativi (i cosiddetti bugiardini) dei vaccini, oltre che mancata
precisa indicazione dei lotti vaccinali completi di tutti i dati identificativi
dei farmaci che si intenderebbero utilizzare;
mancata indicazione precisa
dei rischi alla salute e delle comuni reazioni indesiderate legati ai vaccini,
e mancata promozione della conoscenza della legge 210 del 1992 in materia di
danno da vaccino, che deve essere obbligatoriamente portata a conoscenza delle
famiglie prima della profilassi vaccinale;
impossibilità oggettiva per
la ASL di adempiere alla normativa nazionale sulle vaccinazioni obbligatorie,
perché sprovvista delle dosi monovalenti degli unici vaccini obbligatori nel
nostro Paese, ossia antipolio, antiepatite B antidifterica ed antitetanica;
mancata effettuazione di test
preventivi di tipo genetico, immunitario, allergologico e di ricerca di
intolleranze alimentari su genitori e bambino, indispensabili per verificare
una possibile idiosincrasia ai vaccini dell’organismo del soggetto
ricevente.
Ovviamente, non dovete
presentarvi all’incontro indicato nella comunicazione della ASL, né firmare
alcun modulo, ma limitarvi a spedire la vostra lettera raccomandata con
ricevuta di andata e ritorno;
presenza di mercurio vietato
dalle normative italiane. L'anno scorso l'Infanrix Hexa (prodotto dalla Glaxo
Smith Kline e somministrato ancora ai bambini in Italia) è stato messo al bando
in alcuni Paesi europei e non (Slovacchia, Spagna, Germania, Francia,
Australia).
In alcune Regioni, in
particolare il Veneto, sono in vigore specifiche normative a tutela degli
obiettori, ma comunque questa procedura ha valore per l’intero territorio
nazionale.
Il Decreto Legge 273 del 6
Maggio 1994, convertito con legge 490 del 20 Novembre 1995 ha stabilito che:
«l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere
coercitivamente imposta con intervento della forza pubblica».
In altri termini, il
deferimento è ancora tecnicamente possibile, ma non porterà alla vaccinazione
coatta se i genitori esporranno le ragioni motivate del loro dissenso. Sono
rimaste in vigore - e solo in alcune Regioni - le sanzioni pecuniarie, per chi
non intende dare seguito alle richieste della Amministrazione sanitaria.
E' possibile, inoltre,
chiedere l'esonero dalle vaccinazioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del
citato Decreto, con certificato del pediatra di base o di medico specialista
privato, non sindacabile da parte delle Aziende sanitarie locali.
Sono previste a livello
regionale ulteriori modifiche in positivo della normativa statale in Piemonte,
nella Provincia autonoma di Trento, nel Veneto, nella Emilia Romagna ed in
Toscana.
Per la cronaca l'antiepatite
virale B fu introdotta a suon di tangenti dall'allora ministro De Lorenzo
condannato per aver intascato una grossa mazzetta per far promulgare la legge -
27 maggio 1991, numero 165 - controfirmata da Andreotti e Cossiga.
Numerosi
pediatri o sono stati comprati (alla voce comparaggio) dal miglior offerente
sul mercato della salute, oppure sono ignoranti in materia. Sulla vita dei
bambini non si devono fare affari di qualsiasi genere. E' CHIARO?
Decreto Legge 273 del 6
Maggio 1994, convertito con legge 490 del 20 Novembre 1995
Art. 9.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle vaccinazioni
obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l'intervento
della forza pubblica.
2. Resta ferma l'operatività
delle sanzioni previste a carico di coloro che esercitano la potestà parentale
o la tutela sul minore, nonché dei direttori degli istituti di assistenza
pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o delle persone affidatarie di
minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
3. I soggetti indicati al
comma 2 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal
minore o da terzi, conseguente all'inosservanza delle disposizioni di legge
sulle vaccinazioni obbligatorie.
4. Ai fini dell'esonero dalla
obbligatorietà delle vaccinazioni il certificato del medico curante o del
medico specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per l'unità
sanitaria locale.
Le vaccinazioni pediatriche
distruggono l’immunità naturale, spesso invalidano a vita i piccoli (alla voce
autismo), a volte uccidono e provocano malattie inguaribili come effetti
collaterale.
normative di riferimento:
sentenza tribunale di Pesaro
del novembre 2013 (riconoscimento dei danni da vaccino che hanno causato
autismo):
http://autismovaccini.org/2013/11/14/tribunale-di-pesaro-nuova-sentenza-per-autismo-da-vaccinazione/
inchieste di Gianni Lannes:
Post scriptum
Egregio primo ministro pro
tempore Enrico Letta, in ogni caso, le normative in materia di obbligatorietà
vanno abrogate in ogni caso in tempi urgenti! La salute è sempre e
concretamente al primo posto, mente il profitto all'ultimo.
CARE ISTITUZIONI SANITARIE E
POLITICHE NON VI PERMETTE PIU' DI MINACCIARE I GENITORI OBIETTORI IN MATERIA DI
INUTILI E PERICOLOSI VACCINI, CHE SERVONO SOLTANTO A FABBRICARE MALATI A VITA.
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