mercoledì 30 dicembre 2015

INCONGRUENZE COSTITUZIONALI

CONTRADDIZIONI TRA LA COSTITUZIONE ITALIANA E QUELLO CHE VEDO

Di Andrea Alma
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
(Pensavo che interessasse piuttosto garantire uno status di ignoranza… tutela il paesaggio e il patrimonio storico? Evidentemente non se ai piani alti si decide di perforare valli per far passare treni ad altà velocità pagati dal contribuente ma in mano al privato e accessabili non proprio a tutti dato il prezzo del biglietto)

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra
(come può ripudiare la guerra se il nostro paese vanta una delle industrie degli armamenti più importanti al mondo?)

Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili (ma perchè non si parla del progetto Echelon? L’infrastruttura spaziale è stata insediata ad inizio negli anni sessanta e monitora le nostre conversazioni intercettando parole chiave che possono essere pronunciate o scritte da chiunque tra noi). La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
(sono proibite le associazioni segrete? E quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazini di carattere militare? Forse in qualche caso viene chiuso un occhio però! E mi riferisco ai vari Aspen Institute, Bildeberg Group, Council of foreign relations, Club di Roma etc etc..)

Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
(Però non ti preoccupare, se fai qualche cazzata e hai qualche conoscenza, un modo per risolvere le cose lo si trova!)

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, (e perchè permette ai tanker della nato di irradiare scie anomale sopra i nostri cieli e aderisce a piani globalisti di controllo alimentare come il Codex Alimentarius?) e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. (come se non per disposizione di legge? Cioè e se chi scrivesse la legge non tenesse conto della mia salute ma dei suoi interessi? Nessuno dovrebbe essere obbligato a fare nulla se non a rispettare se stesso e gli individui che lo circondano!) La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. (ma il microchip inserito nel corpo di Paolo Dorigo durante la sua detenzione non vi sembra violare il rispetto della sua dignità umana?)

Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. (Non sapevo che fosse la repubblica a coordinare l’esercizio del credito, credevo che la banca fosse un ente privato e che la Repubblica fossa sua schiava)
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. (mi piacerebbe sapere se tutti i “camerieri” e senatori italiani che hanno votato all’unanimità a favore della ratifica del trattato di Lisbona ne avessero letto almeno la metà)
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. (sarà lecito sapere quali e sarà lecito sapere cosa determina l’urgenza di tali procedimenti?) Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. (sarebbe meglio specificare che nonostante le cinquecentomila firme la proposta del referendum deve essere approvata da entrambe le camere e firmata dal presidente della repubblica!)
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. (come per esempio un referendum riguardante il trattato di Lisbona!)
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. (Allora siamo in buone mani!)

Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. (come può non essere responsabile delle sue azioni?)
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

( riuscite ad immaginarlo?!)

Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (Ma si fa qualche eccezione?O no?!)

Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. (Amministrata?Ma se la giustizia non è garantita come può essere amministrata?)
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. (Cosa avrà voluto dire?)

Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. (Allora se è lui a presiedere il Consiglio superiore della magistratura come può non essere responsabile degli atti compiuti sotto l’esercizio delle sue funzioni come asserito all’articolo 90?E soprattutto firmare la ratifica di un trattato che riduce a brandelli la costituzione italiana non può essere considerato attentato alla costituzione?E inneggiare alla formazione di un nuovo ordine mondiale non può essere considerato atto di alto tradimento nei confronti di tutta la popolazione?)
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

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