In Italia aumentano per decreto i limiti di esposizione previsionali ai campi elettromagnetici di impianti di telecomunicazioni
Venerdì 7/10/2016 il Ministero dell’Ambiente del Governo
italiano ha emesso un decreto che stabilisce dei valori di assorbimento
predefiniti del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
Che cosa significa questo decreto?
I gestori di impianti di telecomunicazioni in generale sono tenuti
a presentare al comune una istanza di autorizzazione per l’impianto che
vogliono installare o potenziare. A questa istanza deve essere allegata una
relazione dello stesso gestore che valuta l’impatto elettromagnetico
dell’impianto stesso sui recettori che si trovano attorno all’impianto stesso.
I recettori sono notoriamente le case, le strutture ricreative, gli edifici
pubblici, gli ospedali, le scuole, i parchi, le piazze, le strade e in generale
tutti i siti in cui può essere prevista la presenza umana. Per le case di
civile abitazione, dove si ipotizza una permanenza umana giornaliera superiore
alle 4 ore, a livello di previsione – quindi progettuale – delle esposizioni,
deve essere osservato il valore di attenzione, pari a 6 Volt su metro per il
campo elettromagnetico in radiofrequenza. Fino ad ora questo limite doveva
essere fatto osservare in corrispondenza dell’involucro di qualunque casa
vicina, dunque la sua facciata esterna non poteva essere esposta a un valore di
campo elettromagnetico superiore a 6 Volt su metro nelle condizioni di progetto
previste per l’impianto.
Da ora in poi i gestori di impianti di telecomunicazioni, potranno
usare dei valori di riferimento
predefiniti di assorbimento delle facciate delle case, ipotizzando che le stesse assorbano in
qualche misura le onde elettromagnetiche. Questo in realtà non è vero in generale, in quanto dipende dal
materiale di costruzione, dallo spessore delle mura, dalla presenza di aperture
nella facciata, anche piccole quanto l’apertura di una cappa da cucina, da
fenomeni di onde stazionarie che si vengono a creare, come appurato anche
durante le prove preliminari effettuate in proposito dagli organi tecnici
pubblici italiani. Ad esempio, le strutture in legno spesso usate in
bioarchitettura sono pressocché trasparenti alle onde elettromagnetiche in
radiofrequenza, come anche la plastica e il vetro.
Quindi, da ora in poi chi presenta una istanza di autorizzazione
per un impianto di telecomunicazioni, potrà ipotizzare nella sua analisi di
impatto elettromagnetico, condotta per ottenere l’autorizzazione, che la
facciata di ogni casa vicina all’impianto attenui le onde elettromagnetiche di
3 dB per frequenze inferiori a 400 MHz (Radioamatori, radio FM, TV VHF) e di 6
dB per frequenze superiori a 400 MHz (TETRA, TV UHF, telefonia mobile, radar,
Wi-Max, etc.), se la facciata non contiene finestre. Se la facciata contiene
finestre, il parametro di assorbimento predefinito è di zero dB (come prima,
ovvero come se la facciata non assorbisse le onde elettromagnetiche), MA all’operatore
in tal caso è concessa la possibilità a sua discrezione di utilizzare un
fattore di attenuazione da 0 a
3 dB, dando una motivata giustificazione tecnica di tale scelta.
L’introduzione di questi fattori di attenuazione si traduce in
un aumento dei valori di campo
elettromagnetico permessi da ora in poi in corrispondenza della facciata di una
qualunque abitazione, a 8.5 V/m (nel caso 3 dB)
e a 12 V/m (nel caso 6 dB), nei calcoli
previsionali delle esposizioni di campo elettromagnetico effettuati nelle
istanze.
Ironicamente, il comunicato stampa diffuso dal Ministero riporta:
“Con questo decreto […] facciamo un altro passo avanti verso la definizione di
parametri definiti sull’esposizione ai campi elettromagnetici, a tutela della
salute dei cittadini”.
Notoriamente, come gli addetti ai lavori sanno bene, sono i vincoli presenti nel calcolo previsionale
quelli che pongono maggiori limitazioni al livello massimo di emissioni degli
impianti da autorizzare, non certo le verifiche tramite misure
in sito effettuate su impianti in esercizio, dato che questi ultimi presentano
ordinariamente livelli di immissione che sono solo una frazione di quelli
utilizzati per i calcoli previsionali. Sono dunque i calcoli previsionali a
costituire il vincolo più stringente posto in essere, per la limitazione
dell’esposizione e questo vincolo risulta ora allentato. Dunque, questo decreto
cambia effettivamente lo scenario per gli operatori, permettendo loro di
superare i vincoli all’espansione esistenti in siti con tetti previsionali di
inquinamento elettromagnetico già raggiunti con le precedenti regole in vigore.
Si osserva anche che la discrezionalità concessa all’operatore,
pur con giustificata motivazione nominale, di considerare un fattore di attenuazione fino a 3 dB
pur in presenza di finestre in facciata, è stata introdotta
solo successivamente alla stesura della bozza della linea guida attuativa del
decreto legge n. 179 del 18/10/2012 (convertito nella legge 221 del 17 Dicembre
2012), su espressa richiesta del Ministero dell’Ambiente.
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