Vi suona come attuale quanto recita questo articolo del codice penale?
Articolo 600 CP
Articolo 600 CP
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in
servitù
Chiunque
esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà
ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione
continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero
all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che
ne comportino lo sfruttamento ovvero a
sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
(3)
La
riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la
condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o
approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di
necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (4)
[La
pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo
sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi.] (2).
(1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito
dall'art. 1, L. 11.08.2003, n. 228, con decorrenza dal 07.09.2003. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"Art. 600. (Riduzione in schiavitù). -
Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla
schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.".
(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3
L. 02.07.2010, n. 108 con decorrenza dal 30.07.2010.
(3) Il presente comma è
stato così modificato dall'art. 2 D.Lgs. 04.03.2014, n. 24 con decorrenza dal
28.03.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Chiunque esercita su una
persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque
riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa,
costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o
comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la
reclusione da otto a venti anni.".
(4) Le parole "di vulnerabilita'," del
presente comma sono state inserite dall'art. 2
D.Lgs. 04.03.2014, n. 24 con decorrenza dal 28.03.2014.
ispirato da>>>Umberto Morazzoni G+
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