sabato 25 ottobre 2014

I nuovi schiavi



 

Vi suona come attuale quanto recita questo articolo del codice penale?
 
Articolo 600 CP
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (3)

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (4)

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.] (2). 
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 11.08.2003, n. 228, con decorrenza dal 07.09.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Art. 600. (Riduzione in schiavitù). - Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.".
(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3 L. 02.07.2010, n. 108 con decorrenza dal 30.07.2010.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 D.Lgs. 04.03.2014, n. 24 con decorrenza dal 28.03.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.".
(4) Le parole "di vulnerabilita'," del presente comma sono state inserite dall'art. 2 D.Lgs. 04.03.2014, n. 24 con decorrenza dal 28.03.2014.

ispirato da>>>Umberto Morazzoni G+

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