domenica 18 marzo 2018

Toh, i bambini non vaccinati possono restare all’asilo

Toh, i bambini non vaccinati possono restare all’asilo

Il 10 marzo è passato. Era la scadenza inserita nella legge 119 sull’obbligo vaccinale e arbitrariamente interpretata da funzionari pubblici e dirigenti scolastici. Molti direttori, infatti, hanno divulgato circolari perentorie avvertendo che, se i bambini non sono stati vaccinati o i loro genitori non riescono a dimostrare di essere sul punto di farlo, non potranno più frequentare i nidi o le materne.
Ma la legge non dice questo (una frase che sarebbe da ripetere come un mantra) la legge non dice questo, la legge non dice questo, la legge non dice questo (…) Giudicate voi, leggendola, qui.

Per chiarezza vi presento il parere di due giuristi, Laura Migliorini avvocato del Foro di Venezia e Daniele Trabucco, professore e Costituzionalista presso Unimed di Milano.
Nell’agosto 2017 è stato convertito in legge ordinaria dello Stato (119/2017) il decreto 73/2017. Il testo è apparso da subito lacunoso e contraddittorio. Nei successivi mesi ne è seguita una produzione ipertrofica di circolari e altri atti normativi da comprendere. Occorre tener presente che una circolare nasce per chiarire un testo di legge e non per completarlo: una circolare non può introdurre una disciplina non prevista nella legge. 

Il testo stabilisce la data del 10 marzo come termine per consegnare la documentazione sugli obblighi vaccinali. Ma si riferisce all’ipotesi in cui il genitore abbia autocertificato, entro le date del 10 settembre 2017 o del 31 ottobre 2017, le vaccinazioni già eseguite al proprio figlio. 
Significa che la legge riconosce la possibilità, per chi, a inizio scolastico non disponeva del certificato vaccinale, di poter consegnare alla scuola intanto un’autocertificazione con la quale chiarire la situazione vaccinale del proprio figlio.
La data del 10 marzo 2018 rappresenta il termine ‘ultimo’ solamente per chi doveva completare la consegna di questi certificati in base a quanto precisato sopra. 
Va da sé che, laddove un genitore avesse scelto di non vaccinare, per lui non era prevista l’autocertificazione da presentare a inizio anno e neppure l’onere di consegnare altri documenti sullo stato delle vaccinazioni entro il 10 marzo.
Il genitore che ha scelto di non vaccinare, poteva valutare o potrà valutare, al massimo, se sussistono ipotesi di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni oppure chiedere infine un appuntamento all’Asl competente per dare inizio all’eventuale iter vaccinale. 
Questo è ciò che si può ricavare da una lettura testuale della legge 119. Null’altro”.

Eppure. Non si contano le circolari ministeriali o dei dirigenti che parlano di “esclusione dai servizi per chi non è in regola con gli adempimenti vaccinali”. Dal comunicato stampa del ministro uscente Lorenzin dell’ 11 marzo che “vieta l’accesso a nidi materne sino a quando i minori non saranno vaccinati”, all’avvertimento – poi ritrattato – della FISM, Federazione scuole materne che il 6 marzo scorso ha addirittura suggerito di segnalare il minore inadempiente “alla locale stazione di pubblica sicurezza” (circ.12/18).
Poi, però, dopo la diffida del Comilva (Coordinamento comitato italiano per la libertà delle vaccinazioni), FISM ha rettificato che “la scuola dovrà attendere le decisioni che l’azienda sanitaria vorrà assumere”.
Insomma, un ginepraio, un gran guazzabuglio, una legge da Azzeccagarbugli interpretata con circolari in modo punitivo e al di fuori della giurisprudenza.
Ci chiediamo: è possibile che un parlamento voti una legge che non prevede le esclusioni e poi una serie fra circolari e comunicati stampa alzi i toni e inviti ad allontanare i bambini non vaccinati dalle scuole? Ricordiamo che le espulsioni non sono previste per malati di Aids e di epatite. Anche chi ha i pidocchi può andare all’asilo purchè rassicuri di aver fatto almeno un trattamento.

Ecco la risposta dei giuristi:
L’interpretazione delle disposizioni normative è prerogativa tipica (sebbene non esclusiva) dell’Autorità giudiziaria. Le circolari, anche quando forniscono una lettura uniforme di un testo legislativo, restano atti interni della Pubblica Amministrazione che esprimono un punto di vista della stessa, non costituendo nè fonti di produzione del diritto, nè atti amministrativi.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza delle sezioni unite n. 23031 del 02 novembre 2007, ha chiarito che la circolare non può varare norme, non può imporre e non può proporre deroghe alla legge.
Del resto, ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell’amministrazione con vincoli, equivale a riconoscere all’amministrazione stessa un potere legislativo in conflitto con la Costituzione vigente che lo assegna alle due Camere (art. 70 Cost.) e, in casi particolari, al Governo della Repubblica (art. 76 e art. 77, comma 2 e 3, Cost.).”
Circolari in conflitto con la Costituzione. Circolari in conflitto con il potere legislativo. Se ne deduce che i bambini non vaccinati possono restare all’asilo, anche per la legge 119.



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Nota: Come si può notare negli art. 3 e 5 della Legge 119/2017 si può (non dico potrebbe perchè è stato uno strumento già usato) evitare l’esonero dalla scuola per i bambini 0-6 anni (nidi, scuole materne), infatti se ci si attiene alle prescrizioni di cui all’art.3 presentando anche una semplice dichiarazione di omissione delle vaccinazioni nei termini previsti la decadenza dell’iscrizione scolastica viene elusa.

Stralcio degli art 3 e 5 della L 119/2017.
Art.- 3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Art. - 5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione

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